IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dai  decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470, e 23
dicembre   1993,   n.   546,   riguardante   la    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2
prevede che "i contratti  collettivi  nazionali  sono  stipulati  per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei
o  affini"  ed,  al  comma  3,  disciplina  il  procedimento  per  la
determinazione  e  composizione  dei   comparti   di   contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto  l'art.  46  del  decreto  legislativo n. 29/1993, in base al
quale  per  ciascuno  dei  comparti  di   contrattazione   collettiva
individuati  ai  sensi  dell'art.  45,  comma 3, dello stesso decreto
legislativo n. 29/1993, come  modificato  dall'art.  15  del  decreto
legislativo   10  novembre  1993,  n.  470,  i  contratti  collettivi
nazionali riguardanti il personale  con  qualifica  dirigenziale  non
compreso  nell'art.  2,  comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993,
sono definiti in distinte autonome separate  aree  di  contrattazione
collettiva;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1993, n. 593, riguardante la "determinazione e  composizione
dei  Comparti  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego, di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del  comparto  di
contrattazione collettiva del personale delle universita', prevedendo
altresi' che il relativo contratto collettivo nazionale e' stipulato,
per  la  parte  pubblica  dall'Agenzia  di cui all'art. 50, e, per la
parte  sindacale,   dalle   Organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle
confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art.  17  del  decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che
istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 25 gennaio
1994,  n.  144,  che,  ai  sensi  del  citato  art.  50  del  decreto
legislativo  n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
individuate ai sensi  del  comma  2,  da  recepire  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e  delle
province  autonome  di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse
regionale";
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino alla emanazione del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988   -   le   modalita'   di
accertamento  del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n.  4/94
del  28  febbraio  1994  (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del  4  marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla
citata direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri  e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri  di  cui  alle
citate  direttive-circolari  dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e
del   28   febbraio   1994,   sono   da   considerare    maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale le confederazioni sindacali nei
confronti delle quali sia stata  accertata,  in  base  alla  predetta
circolare,  la  rappresentativita' qualificata in almeno due comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego  di  organizzazioni
sindacali  di  categoria  ad  esse aderenti ovvero che siano presenti
nella  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle  citate  direttive-circolari  dell'11  marzo 1991, del 16 aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale le organizzazioni sindacali le
quali,  oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale,
abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva  o
il  criterio  della  consistenza  associativa  rilevata  in base alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste le note  con  le  quali  le  amministrazioni  ricomprese  nel
comparto  "Universita'"  hanno  trasmesso  i dati in riferimento alle
direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati inviati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
relazione    alle   predette   direttive-circolari   e   dell'attuale
composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1994, con il quale il Ministro per la funzione  pubblica,  on.  prof.
Giuliano  Urbani,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ..
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad  "esercitare  ..
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo  nazionale del Comparto del personale delle Universita' di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:
   le  seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto dell'"Universita'":
    1) C.G.I.L./SNU;
    2) C.I.S.L./FSUR;
    3) U.I.L./Universita';
    4) Federazione CONF. S.A.L./SNALS/Universita' - CISAPUNI;
   le  seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale:
    Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
    Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
    Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    autonomi    lavoratori
(C.I.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    nazionali   lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
    Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);
    Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (CONFE.DIR.);
    Rappresentanze  sindacali di base-Confederazione unitaria di base
(R.d.B./CUB);
    Unione   sindacati   professionisti   pubblico-privato    impiego
(U.S.P.P.I),    (in   ottemperanza   all'ordinanza   incidentale   di
sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio  1994  e  della
ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV
-  del  22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio
pendente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: URBANI